La legge Rognoni -La Torre del 13 settembre 1982 ha inteso, nella volontą del legislatore, "colpire il soggetto nel suo patrimonio, vanificando in una sola volta, con criterio di sintesi, stringente e conclusivo, l'accumulo di ricchezza riconducibile all'illecita produttivitą del suo status di mafioso", prevedendo a tal fine un "sistema di controlli particolarmente ampio, totalizzante ed allo stesso tempo penetrante".
L'Autore dell'articolo, constatata l'impossibilitą di una ricerca "sistematicamente estesa"alla totalitą delle fonti da utilizzare per rintracciare i possibili investimenti mafiosi, ritiene che le forze di polizia debbano "ritrovare nella propria ‘funzione investigativa' la chiave per la ricostruzione dei patrimoni illeciti".
La legge del 1982, infatti, che da un lato ha concesso agli investigatori grossi poteri e facoltą, non ha previsto, dall'altro, le "ampie possibilitą di mimetizzazione" per la ricchezza di provenienza illecita che"voglia sottrarsi al confronto con la legittimitą della propria origine". Ricchezza destinata a divenire occulta, anonima,vagante e il decreto n.143 del 3 maggio 1991 non "sembra aver approntato invero soluzioni particolarmente decisive".
Nanula si sofferma con osservazioni e suggerimenti squisitamente tecnici su alcuni inconvenienti riscontrabili nel provvedimento, relativi, in particolare, oltre che ai libretti di deposito al portatore utilizzati largamente in passato e "al presente" per l'effettuazione di illecite "dazioni", ai certificati di deposito al portatore.
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